Assicurazione del Credito e Disciplina Split Payment

Art.17-ter del D.P.R. 633/72

il Decreto legge n. 50/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” ha ampliato, a partire dal primo luglio 2017, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina relativa al c.d. “split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72 ricomprendendo anche:

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri tra cui la scrivente società;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere a), b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere a), b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

L’elenco è consultabile anche on line al seguente link > Elenco Split Payment

Il meccanismo della scissione dei pagamenti implica che le fatture ricevute dai soggetti sopra indicati dovranno essere pagate al netto dell’IVA e la responsabilità del pagamento ricadrà unicamente sul soggetto acquirente/committente il bene/servizio.

Ne deriva che, limitatamente alle polizze ramo credito, il rischio di insolvenza del debitore di una delle categorie sopra indicate non ricomprenderà anche l’IVA relativamente alle notifiche di fatturato, sinistri indennizzati e richieste di affidamento.

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